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Elezioni: le nuove istruzioni del Ministero dell’Interno per il voto fuori sede

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Data :

21 ottobre 2026

Categorie:
Referendum
Argomenti:
Elezioni
Elezioni: le nuove istruzioni del Ministero dell’Interno per il voto fuori sede
Municipium

Descrizione

Con la circolare DAIT n. 65 del 15 ottobre 2026, il Ministero dell’Interno illustra come attuare l’articolo 8 della legge 9 ottobre 2026, n. 180, che introduce a regime il voto degli elettori fuori sede. Ogni Comune dovrà istituire e tenere un apposito elenco, consentendo a chi è temporaneamente domiciliato in un’altra Regione di votare dove vive.

 

Chi può votare fuori sede

La disciplina riguarda le elezioni di Camera e Senato, le europee e i referendum ex artt. 75 e 138 della Costituzione; restano escluse le elezioni amministrative e regionali. Requisito comune è che il domicilio temporaneo si trovi in una Regione diversa da quella di iscrizione elettorale.

Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco:

  • chi, per studio o lavoro, è domiciliato fuori Regione per almeno nove mesi;
  • chi riceve assistenza sanitaria o cure fuori Regione per almeno tre mesi;
  • i caregiver familiari che assistono tali pazienti per almeno tre mesi;
  • i genitori o familiari conviventi di un minore in cura fuori Regione.
 
Domanda, termini e revoca
La domanda si presenta al Comune di temporaneo domicilio, di persona o con strumenti telematici, usando il modello disponibile su dait.interno.gov.it/elezioni.

>> Scarica la domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede.

L’iscrizione ha durata annuale e va rinnovata ogni anno; la revoca segue le stesse modalità, mentre la condizione può essere autodichiarata ai sensi del d.P.R. 445/2000. I termini variano per categoria.
I termini di presentazione in sintesi

La legge fissa tre termini distinti per l’iscrizione nell’elenco, in base alla categoria di appartenenza e al momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

Categoria di “fuori sede” Termine per la domanda Consultazioni interessate
Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2) entro il 31 dicembre di ciascun anno quelle dell’anno successivo
Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3) entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione quelle dell’anno in corso
Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5) non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione quelle dell’anno in corso
Adempimenti dei Comuni e voto

L’ufficio elettorale tiene l’elenco, svolge l’istruttoria e acquisisce dal Comune di residenza la conferma del diritto di elettorato attivo. Gli ammessi sono assegnati alle sezioni per prossimità, di norma entro il 10% degli iscritti, e ricevono entro il decimo giorno antecedente il voto l’attestazione con la sezione assegnata.

I Comuni pubblicano un avviso sul sito istituzionale e comunicano i dati alla Direzione centrale entro il 31 gennaio.

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026, 11:16

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